Elenco dei provvedimenti antiebraici
31 10-I-1944 (XXII) - GAZZETTA UFFICIALE D'ITALIA - N. 6
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di
provvedere;
Visto il decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728,
contenente provvedimenti per la difesa della razza italiana;
Visto il
decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, convertito con modificazioni, nella legge
2 giugno 1939, n. 739, riguardante norme di attuazione ed integrazione delle
disposizioni di cui all'art. 10 del D. L. 17 novembre 1938, n. 1728, relative ai
limiti di proprietà immobiliare e di attività industriale e commerciale per i
cittadini italiani di razza ebraica;
Sentito il Consiglio dei
Ministri;
I Cittadini italiani di razza ebraica o considerati come tali ai sensi
dell'art. 8 del decreto legge 17 novembre 1938, n. 1728, ancorché abbiano
ottenuto il provvedimento di discriminazione di cui all'art. 14 dello stesso
decreto-legge, nonché le persone straniere di razza ebraica, anche se non
residenti in Italia, non possono nel territorio dello Stato:
a)
essere proprietari, in tutto o in parte, o gestori, a qualsiasi titolo, di
aziende di qualunque natura, né avere di dette aziende la direzione, né
assumervi comunque l'ufficio di amministratore o di sindaco;
b)
essere proprietari di terreni, né di fabbricati e loro
pertinenze;
c) possedere titoli, valori, crediti e diritti di
compartecipazione di qualsiasi specie, né essere proprietari di altri beni
mobiliari di qualsiasi natura.
I debitori di persone di razza ebraica, ed i detentori di beni di
qualsiasi natura appartenenti, in tutto o in parte, a persone di razza ebraica,
devono presentare al Capo della Provincia competente per territorio, in ordine
ai singoli beni, denuncia scritta sulla quale risultino: l'importo dei debiti,
il nome del creditore o del proprietario, la natura e l'ammontare dei titoli e
dei valori e la sommaria descrizione dei beni.
La denuncia deve essere
fatta entro 30 (trenta) giorni dalla data di applicazione del presente decreto
e, per le obbligazioni sopravvenute, entro trenta giorni dalla data in cui
queste siano sorte o divenute liquide.
Sono tenuti alla denuncia di cui
sopra le persone fisiche di nazionalità italiana, che hanno la residenza o il
domicilio nel territorio dello Stato e tutti gli enti di natura privata ivi
comprese le società commerciali, le associazioni e gli enti di fatto di
nazionalità italiana, che hanno la loro sede principale nel territorio dello
Stato.
Sono inoltre tenuti alla stessa denuncia, anche quando non
ricorrono le condizioni prevedute nel comma precedente, le persone fisiche o
giuridiche qualunque sia la loro nazionalità, per i beni appartenenti a persone
di razza ebraica, da esse detenuti nel territorio dello Stato, e per i debiti
verso dette persone, afferenti ad attività commerciale da essi ivi
esercitate.
Le Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici che siano debitori
di persone di razza ebraica e che detengano beni appartenenti a persona di razza
ebraica e qualunque autorità che comunque debba disporre a favore delle persone
stesse il pagamento di somme o la consegna di beni, debbono darne immediata
comunicazione scritta al capo della provincia competente ai sensi dell'art. 2, e
tenere in sospeso i pagamenti e le consegne in attesa del provvedimento da parte
dello stesso capo della provincia.
Gli Istituti e le aziende di credito che hanno scomparti in
impianti fissi di sicurezza, dati in locazione a persone di razza ebraica, sono
tenuti a darne immediata notizia al Capo della provincia entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Le disposizioni
del presente articolo si applicano anche ad ogni specie di deposito chiuso
esistente presso istituti o aziende di credito ed intestato a persone di razza
ebraica.
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto ,
l'apertura degli scomparti locati presso Istituti o aziende di credito di
cittadini italiani di razza ebraica, come il ritiro o l'apertura degli altri
depositi chiusi intestati ai cittadini stessi, non può farsi se non nei modi
stabiliti dal successivo art. 10.
E' vietato alle persone di nazionalità italiana, le quali siano
debitrici, a qualunque titolo, di somme di denaro verso persone di razza
ebraica, ovunque queste si trovino, ovvero siano tenute alla consegna, a favore
di dette persone, di titoli, valori, ogni modo di adempimento delle
obbligazioni, in attesa del provvedimento di cui all'art. 8 del presente
decreto.
E' vietata del pari alle persone di nazionalità italiana la
consegna di beni, da essi detenuti appartenenti a persone di razza ebraica,
salva la disposizione di cui al citato articolo 8.
Eguale divieto si
applica agli stranieri per i beni appartenenti a persone di razza ebraica, da
essi detenuti nel territorio dello Stato.
In attesa dei provvedimenti
di cui all'art. 10 del presente decreto è inoltre vietato di procedere
all'apertura degli scomparti in impianti fissi di sicurezza dati in locazione a
persone di razza ebraica presso Istituti od aziende di credito.
E' nullo qualsiasi atto concluso posteriormente alla data del 30
novembre 1943, che abbia per effetto il trasferimento di proprietà dei beni
appartenenti a persone di razza ebraica, ovvero la costituzione sui beni stessi
di diritti reali, od anche la locazione di tali beni con pagamento anticipato
del canone per oltre un anno.
Questa disposizione non si applica per
gli atti compiuti dall'Ente di gestione e Liquidazione Immobiliare, né per i
trasferimenti a causa di morte per successioni apertesi prima dell'entrata in
vigore del presente decreto, né per quelli effettuati per ordine
dell'Autorità.
Su proposta dell'Intendente di Finanza, il Capo della
provincia può dichiarare nulle, con apposito decreto, le donazioni avvenute ai
sensi dell'art. 6 del decreto legge 3 febbraio 1939, n. 126, nonché gli atti di
trasferimento di beni di pertinenza ebraica conclusi anteriormente al 1 dicembre
1943, qualora, da fondati elementi, le donazioni ed i trasferimenti risultino
fittizi e fatti al solo scopo di sottrarre i beni ai provvedimenti
razziali.
Avverso il Capo della provincia è ammesso ricorso al Ministro
dell'Interno entro trenta giorni da quello della notifica del decreto
stesso.
Sui ricorsi della specie decide il Ministro dell'Interno
d'intesa con quello delle Finanze con provvedimento non soggetto ad alcun
gravame, né in via amministrativa, né in via giurisdizionale.
I beni immobiliari e le loro pertinenze, i beni mobiliari, le
aziende industriali e commerciali e ogni altro cespite esistente nel territorio
dello Stato, di proprietà dei cittadini italiani di razza ebraica o considerati
come tali ai sensi della legge 17 novembre 1938, n. 1728, ancorché i cittadini
stessi abbiano ottenuto il provvedimento di discriminazione di cui all'art. 14
della legge citata nonché quelli di proprietà di persone straniere di razza
ebraica, anche se non residenti in Italia, sono confiscati a favore dello Stato
e dati in amministrazione all'Ente di gestione e Liquidazione
Immobiliare.
Il decreto di confisca è emesso dal Capo della provincia competente
per territorio in ordine ai singoli beni. Detto decreto conterrà la formula
esecutiva di cui all'art. 475 C. P. C. colla indicazione che esso è
immediatamente eseguibile, e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale d'Italia a
cura del Capo della provincia, il quale provvederà alla trascrizione del decreto
stesso presso la competente Conservatoria delle Ipoteche qualora esso si
riferisca anche solo in parte a beni o diritti capaci di ipoteca. La
trascrizione non è soggetta a tassa o altra spesa.
Il decreto di
trasferimento sarà trasmesso in copia autentica esecutiva dal Capo della
provincia all'Ente di gestione e Liquidazione Immobiliare.
Altra copia
del decreto, con le corrispondenti denuncie, è rimessa dal Capo della provincia
al Ministero delle Finanze.
Detto decreto è titolo esecutivo per il
rilascio immediato da parte dell'ebreo espropriato o dei terzi detentori dei
beni in esso compresi, senza che sia necessaria la notificazione del decreto
stesso, né di precetto. Il decreto è: immediatamente eseguibile anche nei
confronti degli eredi-ebrei, ancorché discriminati e di nazionalità straniera
dell'espropriato.
Il rilascio avverrà a richiesta dell'Ente di Gestione
e Liquidazione Immobiliare, od in nome e per conto dell'Ente stesso a richiesta
di uno degli istituti di Credito Fondiario delegati dall'Ente di cui al
successivo art. 13, a mezzo di Ufficiale Giudiziario nei modi stabiliti
dall'art. 608 C. P. C. e senza preavviso di cui al primo capoverso dello stesso
articolo.
Contro il decreto di trasferimento emanato dal Capo della
provincia non sono ammesse opposizioni al rilascio, né in via amministrativa, né
in via giudiziaria. Qualora fossero proposte opposizioni giudiziali, queste non
potranno sospendere il rilascio dei beni confiscati.
Avverso il decreto
di confisca emesso dal Capo della Provincia, gli interessati possono ricorrere
al Ministero dell'Interno, entro sessanta giorni da quello della pubblicazione
del decreto stesso sulla Gazzetta Ufficiale d'Italia.
Il Ministro
dell'Interno decide, d'intesa con quello delle Finanze, con provvedimento non
soggetto ad alcun gravame, né in via amministrativa, né in via
giurisdizionale.
Il ricorso di cui al presente articolo non sospende il
rilascio dei beni confiscati.
I beni ed i diritti immobiliari passano in gestione all'Ente di
gestione e Liquidazione Immobiliare con le ipoteche e gli oneri reali di cui
sono gravati.
I terzi creditori delle persone di razza ebraica potranno
far valere i loro diritti con le norme ordinarie nei confronti dell'Ente di
gestione e Liquidazione Immobiliare, purché si tratti di crediti di data certa
ed anteriore al primo dicembre 1943.
Sui beni confiscati potranno
inoltre essere soddisfatti i seguenti creditori, ad esclusione di qualsiasi
altro, e ferme le cause di prelazione fra essi stabilite dalla
legge:
1) L'ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare ed i suoi
delegati per spese e compensi di gestione;
2) Lo Stato e ogni
altro Ente pubblico per imposte, tasse o contributi, che siano loro
dovuti;
3) Coloro che derivano il loro titolo da obbligazioni
assunte dall'Ente di gestione e Liquidazione Immobiliare nell'interesse della
sua gestione;
4) Coloro che derivano il loro titolo da
obbligazioni che si riferiscono direttamente ed esclusivamente ai beni
confiscati, nella misura in cui dette obbligazioni abbiano concorso
all'acquisto, alla conservazione o al miglioramento dei beni
stessi;
5) Ogni persona il cui credito abbia data certa anteriore
al provvedimento di confisca, purché dimostri che, al momento in cui il credito
è sorto, esso non conosceva che i beni del debitore potevano essere confiscati a
favore dello Stato.
Ricevuta la comunicazione di cui all'art. 4 del presente decreto,
il Capo della provincia disporrà l'apertura degli scomparti o dei depositi
chiusi intestati a persona di razza ebraica presso istituti o aziende di
credito.
L'apertura dovrà essere presenziata da un rappresentante del
Capo della provincia, da un delegato dell'Ente di Gestione e Liquidazione
Immobiliare e da un rappresentante dell'Istituto o dell'azienda di credito che
detiene lo scomparto o il deposito. A cura del rappresentante del capo della
provincia sarà redatto un processo verbale dell'apertura e l'inventario di
quanto è contenuto nello scomparto o nel deposito.
Tutto quanto
compreso nell'inventario sarà confiscato a favore dello Stato e dato in consegna
all'Ente di gestione e Liquidazione Immobiliare con decreto del Capo della
provincia ai sensi dell'art. 8. Tale decreto sarà tosto notificato all'Istituto
o all'azienda di credito detentrice dello scomparto o del
deposito.
Qualora si renda necessaria l'apertura forzata degli
scomparti o dei depositi chiusi di cui al presente articolo, le relative spese
saranno anticipate dall'Ente di gestione e Liquidazione Immobiliare.
L'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare è autorizzato a
delegare agli istituti di credito fondiario, di cui al decreto del Duce 9 giugno
1939 ed alla legge 24 febbraio 1941, n. 158, l'esercizio delle mansioni
attribuitegli dalla presente legge.
Gli Istituti di credito fondiario
indicati nel comma precedente sono autorizzati ad esercitare funzioni di cui al
comma stesso anche in deroga ai rispettivi ordinamenti e statuti.
Fino a quando non ne verrà, effettuata la vendita ai sensi
dell'art. 13, i beni e le aziende di pertinenza ebraica di cui al presente
decreto saranno amministrati dall'Ente di gestione e Liquidazione Immobiliare,
sotto la vigilanza e con le modalità che saranno determinate dal Ministro delle
Finanze.
La vendita dei beni confiscati ai sensi dell'art. 7 sarà fatta a
cura dell'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare secondo le istruzioni che
verranno impartite dal Ministero delle Finanze.
La vendita sarà fatta
di regola per atto pubblico con contestuale pagamento dell'intero
prezzo.
Le vendite stipulate dall'Ente di Gestione e Liquidazione
Immobiliare saranno impegnative per lo Stato soltanto dopo l'approvazione del
Ministro delle Finanze.
I crediti, le somme liquide non necessarie ai fini della gestione e
il ricavo della vendita dei beni consegnati all'Ente di gestione e Liquidazione
Immobiliare ai sensi dell'art. 7, al netto delle spese di gestione e delle
passività inerenti ai beni stessi e degli altri oneri a carico dell'Ente
medesimo, saranno versati nelle casse dello Stato, con imputazione ad apposito
capitolo da trascriversi nel bilancio dell'entrata.
Le spese di
gestione, sia quelle proprie dell'Ente, sia quelle dei suoi delegati, saranno
regolate con determinazione del Ministro delle Finanze.
Le somme riscosse ai sensi del precedente articolo 14 sono versate
allo Stato a parziale ricupero delle spese assunte per assistenza, sussidi e
risanamento di danni di guerra ai sinistrati delle incursioni aeree
nemiche.
Il debitore di persone di razza ebraica o detentore di cose
appartenenti ad essa, che omette di fare la denuncia prescritta dall'art. 2, nel
termine ivi stabilito, è punito con l'arresto sino a tre mesi e con l'ammenda
fino a L. 30.000 (trentamila).
Chiunque scrive o lascia scrivere false
indicazioni in una denuncia presentata a norma dell'art. 2 è punito con la
reclusione fino a mesi sei e con la multa fino a L. 30.000 (trentamila), sempre
che il fatto non costituisca il reato preveduto dalla prima parte dell'articolo
seguente.
Chiunque compie atti diretti all'occultamento, alla soppressione,
alla distruzione, alla dispersione, al deterioramento o alla esportazione dal
territorio dello Stato di cose appartenenti a persone di razza ebraica, al fine
di impedire che ne sia disposta la confisca o che siano poste a disposizione
dell'Ente di gestione e Liquidazione Immobiliare, è punito con la reclusione
fino ad un anno e con la multa da L. 3.000 (tremila) a L. 30.000
(trentamila).
La reclusione è fino a sei mesi, se il fatto è commesso
dal proprietario della cosa soggetta ad esproprio.
Chiunque compie atti ad alienare beni di proprietà di persone di
razza ebraica esistenti nel territorio dello Stato od aggravarli di diritti
reali di qualsiasi specie, al fine di sottrarli alla confisca o di diminuirne il
valore, è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da L. 3.000
(tremila) a L. 30.000 (trentamila).
Chiunque stipula con una persona di
razza ebraica alcuno degli atti preveduti dalla prima parte del presente
articolo essendo a conoscenza del fine cui l'atto stesso è diretto, è punito con
la reclusione fino ad un anno e con la multa da L. 3.000 (tremila) a L. 30.000
(trentamila).
Il pubblico ufficiale che riceve uno degli atti
suindicati essendo a conoscenza del fine cui l'atto stesso è diretto, è punito
con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a L. 50.000
(cinquantamila).
Chiunque effettua in qualsiasi modo pagamenti o
consegna di beni a favore di persone di razza ebraica in violazione delle
disposizioni di cui all'art. 5, ovvero consenta il ritiro di valori in
violazione dell'art. 10, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la
multa pari al quintuplo della somma pagata o dei valori consegnati in ogni caso
non inferiore a L. 10.000 (diecimila).
Le norme del decreto legge 17 novembre 1938, n. 1728 e del decreto
legge 9 febbraio 1939, n. 739, che contrastino con le disposizioni del presente
decreto sono abrogate.
Il Ministro per le Finanze è autorizzato ad emanare le norme
necessarie per l'attuazione del presente decreto e, sempre allo stesso fine,ad
introdurre in bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti.
Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale d'Italia.
Dal Quartier Generale, addì 4 gennaio 1944-XXII.
M U S S O L I N
I
V. Il Guardasigilli: Pisenti
Registrato alla Corte dei
Conti il 10 gennaio 1944-XXII
Atti Governo - Reg. 2, foglio
14.